1. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni con istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui ipotecari a condizioni agevolate per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di 35.000 euro.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che per i mutui di cui al medesimo comma sia rilasciata apposita fideiussione per l'adempimento a valere sulle risorse del Fondo. Le convenzioni prevedono, altresì, la riduzione dei tempi di erogazione del mutuo e riduzioni delle spese relative all'istruttoria.
3. I mutui agevolati concessi ai sensi del presente articolo prevedono che la quota interessi sia rimborsata agli istituti di credito a valere sulle risorse del Fondo per il periodo in cui i mutuatari mantengono i requisiti per l'accesso alla retribuzione sociale di cui alla presente legge.