Art. 8.
(Agevolazioni per l'acquisto della prima casa).

      1. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni con istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui ipotecari a condizioni agevolate per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di 35.000 euro.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che per i mutui di cui al medesimo comma sia rilasciata apposita fideiussione per l'adempimento a valere sulle risorse del Fondo. Le convenzioni prevedono, altresì, la riduzione dei tempi di erogazione del mutuo e riduzioni delle spese relative all'istruttoria.
      3. I mutui agevolati concessi ai sensi del presente articolo prevedono che la quota interessi sia rimborsata agli istituti di credito a valere sulle risorse del Fondo per il periodo in cui i mutuatari mantengono i requisiti per l'accesso alla retribuzione sociale di cui alla presente legge.

 

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      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda una riduzione delle imposte complessive relative alle tipologie di operazioni di cui al presente articolo in conformità al principio e criterio direttivo di stabilire tale riduzione in misura pari alla metà di quelle attualmente in vigore per le medesime fattispecie.